Testo unico›Parte TERZA›Titolo I
Art. 282
Esenzione fiscale. (Art. 21, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Esenzione fiscale.
(, legge 12 luglio 1908, n. 444).
L'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma degli è soggetto alla sola tassa fissa di una lira.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-282