Art. 1

In vigore dal 15 mar 1913
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 12 luglio 1908, n. 444, la legge 15 luglio 1909, n. 524, nonché l' della legge 21 luglio 1911, n. 848, con i quali il Nostro Governo fu autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni di legge, vigenti per le concessioni di ferrovie all'industria privata, per le tranvie e per gli automobili, coordinando tali disposizioni con le conseguenti modifiche di forma e ragruppandole organicamente in parti, titoli, capitoli e sezioni da denominarsi secondo gli argomenti; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura, industria e commercio e per le poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso testo unico contenente le disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Sacchi - Finocchiaro-Aprile - Facta - Tedesco - Spingardi - Nitti - Calissano. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-rd-1

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