Testo unicoTitolo II

Art. 285

Sussidi e servizi postali. (Art. 51, legge 15 luglio 1906, n. 383).

In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi e servizi postali. (, legge 15 luglio 1906, n. 383). Nelle Provincie meridionali continentali ed in quelle della Sicilia e della Sardegna, la concessione ed il pagamento dei sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente deve, all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, sono determinati caso per caso, con decreto Reale udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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