Testo unico›Titolo II
Art. 285
Sussidi e servizi postali. (Art. 51, legge 15 luglio 1906, n. 383).
In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi e servizi postali.
(, legge 15 luglio 1906, n. 383).
Nelle Provincie meridionali continentali ed in quelle della Sicilia e della Sardegna, la concessione ed il pagamento dei sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente deve, all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, sono determinati caso per caso, con decreto Reale udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-285