Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 279

Manutenzione stradale. (Art. 2, legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Manutenzione stradale. (, legge 15 luglio 1909, n. 524). Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni è data facoltà di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili, o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi; ma il corrispettivo annuo non può eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-279

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Manutenzione stradale. (Art. 2, legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 279 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo