Testo unico›Parte TERZA›Titolo I
Art. 275
Sussidi ad automobili in servizio pubblico. (Art. 5, legge 30 giugno 1904, n. 293).(Art. 7, legge 16 giugno 1907, n. 540; e art. 1, lettera l), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi ad automobili in servizio pubblico.
(, legge 30 giugno 1904, n. 293).
(, legge 16 giugno 1907, n. 540; e , lettera l), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, lo Stato può accordare sussidi alle Provincie, ai Comuni ed ai privati concessionari secondo norme da stabilirsi con speciale regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Tali disposizioni sono applicabili ad altre forme di trazione meccanica, senza rotaie, su strade ordinarie per servizio di viaggiatori o di merci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-275