Testo unicoCapo III

Art. 273

Applicabilità delle leggi sulle ferrovie. (Art. 47, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 14 set 1955
Applicabilità delle leggi sulle ferrovie. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Per le tranvie a trazione meccanica hanno vigore, per quanto siano ad esse applicabili e non derogate dai precedenti articoli, le disposizioni del presente testo unico di legge, parte prima. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui è ad essi attribuito il potere di concessione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-273

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Applicabilità delle leggi sulle ferrovie. (Art. 47, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 273 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo