Art. 276 · Limite massimo, durata e riconferma. (Art. 20, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 276

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Limite massimo, durata e riconferma. (Art. 20, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Limite massimo, durata e riconferma. (, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili, o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annue L. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma. La riconferma è di diritto per un altro novennio, quando le località servite non vengano congiunte da ferrovie o tranvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarità nell'ultimo triennio.
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