Testo unicoCapo IV

Art. 266

Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Il Governo è autorizzato a concedere il massimo del sussidio stabilito dall', indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere a), b) dell'articolo stesso, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee in Basilicata e Calabria, di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-266

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Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 266 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo