Art. 266 · Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoCapo IV

Art. 266

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Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Il Governo è autorizzato a concedere il massimo del sussidio stabilito dall', indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere a), b) dell'articolo stesso, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee in Basilicata e Calabria, di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-266