Testo unicoCapo III

Art. 262

Stanziamento di bilancio. (Art. 18, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Stanziamento di bilancio. (, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi alle sovvenzioni a tranvie extraurbane sono riuniti in un solo con la denominazione «sovvenzioni alle tranvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico» ed agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno con la legge d'approvazione del bilancio stesso, nei limiti d'assegnazione stabiliti dall' della legge 21 giugno 1906, n. 238.
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Stanziamento di bilancio. (Art. 18, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 262 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo