Testo unico›Capo III
Art. 261
96 / 286Esenzione fiscale per le tranvie sovvenzionate. (Art. 21, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Esenzione fiscale per le tranvie sovvenzionate.
(, legge 12 luglio 1908, n. 444).
L'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma dell', è soggetto alla sola tassa fissa di una lira.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-261