Testo unico›Titolo IX›Capo I
Art. 182
Aggiudicazione e prezzo. (Art. 253, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Aggiudicazione e prezzo.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le concessioni sono deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non possono mai essere deliberatari, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneità e responsabilità, abbia offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.
Il prezzo del deliberamento viene, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima ciò che è dovuto allo Stato in rimborso di quella parte di cauzione definitiva che sia già stata restituita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-182