Testo unico›Titolo IX›Capo I
Art. 179
Ritardo oltre il biennio. (Art. 3, legge 30 aprile 1899, n. 168).
In vigore dal 15 mar 1913
Ritardo oltre il biennio.
(, legge 30 aprile 1899, n. 168).
Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo precedente, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata à termini del presente testo unico di legge, incorre di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non abbia avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.
Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto può essere prorogato di un altro anno.
Le constatazioni all'uopo necessarie sono eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non è ammesso alcun gravame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-179