Testo unicoTitolo IXCapo I

Art. 178

Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (Art. 250, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si siano messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perdono la metà della somma di cui abbiano fatto materiale deposito o per cui abbiano prestato cauzione a termini dell', la quale metà è devoluta al Governo, a meno che non facciano legalmente constare d'impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio. Se il detto deposito definitivo non è stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perdono l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.
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Ritardo nell'inizio dei lavori oltre il termine dell'atto di concessione. (Art. 250, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 178 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo