Testo unicoTitolo VIII

Art. 173

Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372).

In vigore dal 12 giu 1966
Atti d'inchiesta. (, legge 25 giugno 1909, n. 372). Salvo il disposto dell' del Codice penale, le Amministrazioni ferroviarie non sono tenute a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 11/6/1966, n. 143), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 173 del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata".

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Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372). (Art. 173 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo