Art. 173 · Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372).
Testo unicoTitolo VIII

Art. 173

257 / 286

Atti d'inchiesta. (Articoli 4 e 11, legge 25 giugno 1909, n. 372).

In vigore dal 12 giu 1966
Atti d'inchiesta. (, legge 25 giugno 1909, n. 372). Salvo il disposto dell' del Codice penale, le Amministrazioni ferroviarie non sono tenute a comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni delle inchieste in ogni caso di sinistro che abbia recato danno alle persone o alle cose.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio - 3 giugno 1966, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 11/6/1966, n. 143), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 173 del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-173