Testo unicoTitolo VIII

Art. 170

Abbandono del posto. (Art. 312, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 22, n. 6, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509).

In vigore dal 15 mar 1913
Abbandono del posto. (Art. 312, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed , n. 6, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509). Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbandoni il suo posto mentre un treno è in corsa, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-170

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo