Testo unicoTitolo VIII

Art. 165

Allontanamento dalla ferrovia. (Art. 303, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-165

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Allontanamento dalla ferrovia. (Art. 303, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 165 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo