Testo unicoTitolo VIII

Art. 166

Agenti ferroviari e polizia stradale. (Art. 44, legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-166

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Agenti ferroviari e polizia stradale. (Art. 44, legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 166 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo