Testo unicoCapo III

Art. 162

Esenzione dal dazio consumo. (Articoli 25 e 26, legge 6 luglio 1905, n. 323).

In vigore dal 15 mar 1913
Esenzione dal dazio consumo. (, legge 6 luglio 1905, n. 323). I Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio. Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi. Nel regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, sono determinate le dipendenze delle stazioni ed è disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio consumo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-162

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