Testo unicoCapo II

Art. 157

Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (Art. 20, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414).

In vigore dal 15 mar 1913
Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414). Sono soggetti alla tassa di centesimi cinque, qualunque sia la dimensione della carta, i biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-157

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (Art. 20, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414). (Art. 157 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo