Art. 157 · Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (Art. 20, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414).
Testo unicoCapo II

Art. 157

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Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (Art. 20, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414).

In vigore dal 15 mar 1913
Tassa di bollo sui biglietti e riscontri. (, n. 5, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414). Sono soggetti alla tassa di centesimi cinque, qualunque sia la dimensione della carta, i biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli a grande e piccola velocità.
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