Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 155

Procedura di esazione. (Art. 6, legge 14 giugno 1874, n. 1945; ed art. 2, ultimo comma, legge 23 agosto 1868, n. 452).

In vigore dal 15 mar 1913
Procedura di esazione. (, legge 14 giugno 1874, n. 1945; ed , ultimo comma, legge 23 agosto 1868, n. 452). Decorsi i quarantacinque giorni, di cui all', si applica, per la riscossione delle tasse dovute dai concessionari delle strade ferrate, la disposizione dell' dell'allegato B della legge del 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), ed il tesoro si vale, per l'incasso di tali somme, nonché di quelle riscosse dalle società per la tassa del bollo sui biglietti dei viaggiatori e sui riscontri delle merci, della procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'art. 1957 del Codice civile.
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