Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 150

Trasporti a piccola velocità. (Art. 2, legge 14 giugno 1874, n. 1945).

In vigore dal 15 mar 1913
Trasporti a piccola velocità. (, legge 14 giugno 1874, n. 1945). È stabilita una tassa del 2 per cento sui prezzi dei trasporti a piccola velocità su tutte le strade ferrate del Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-150

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Trasporti a piccola velocità. (Art. 2, legge 14 giugno 1874, n. 1945). (Art. 150 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo