Testo unicoSez. II

Art. 146

Riduzioni parziali di tariffe. (Art. 18, comma secondo, legge 30 giugno 1906, n. 272; art. 14, legge 21 luglio 1910, n. 580, e art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 15 mar 1913
Riduzioni parziali di tariffe. (, comma secondo, legge 30 giugno 1906, n. 272; , legge 21 luglio 1910, n. 580, e , legge 21 luglio 1911, n. 848). Quando le riduzioni disposte con l'articolo precedente riguardino soltanto le tariffe relative a viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, la riduzione di tali tariffe può essere portata, nella media dei ribassi unitari, fino al 30, al 35 e al 40 per cento, secondochè il prodotto lordo medio per viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, è superiore a L. 5500 al chilometro, ovvero sta fra le L. 5500 e 4000, od è inferiore a L. 4000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-146

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Riduzioni parziali di tariffe. (Art. 18, comma secondo, legge 30 giugno 1906, n. 272; art. 14, legge 21 luglio 1910, n. 580, e art. 10, legge 21 luglio 1911, n. 848). (Art. 146 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo