Testo unico›Sez. II
Art. 145
Riduzione di tariffe. (Art. 5, legge 9 giugno 1901, n. 220).
In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione di tariffe.
(, legge 9 giugno 1901, n. 220).
In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), sono adottate, per le linee o tratti di linea ad esercizio economico, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte, tenuto conto, per ciascuna linea, delle necessità speciali del traffico al quale essa serve.
La riduzione delle tariffe può arrivare:
fino al 30 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto superiore a L. 7500 a chilometro;
fino al 35 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto da oltre L. 5000 a L. 7500 a chilometro;
fino al 40 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto non superiore a L. 5000 a chilometro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-145