Testo unicoSez. II

Art. 145

Riduzione di tariffe. (Art. 5, legge 9 giugno 1901, n. 220).

In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione di tariffe. (, legge 9 giugno 1901, n. 220). In sostituzione delle tariffe generali e speciali approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), sono adottate, per le linee o tratti di linea ad esercizio economico, tariffe generali e speciali, queste ultime ai sensi dell'art. 416 del Codice di commercio, semplificate e stabilite su basi mediamente ridotte, tenuto conto, per ciascuna linea, delle necessità speciali del traffico al quale essa serve. La riduzione delle tariffe può arrivare: fino al 30 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto superiore a L. 7500 a chilometro; fino al 35 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto da oltre L. 5000 a L. 7500 a chilometro; fino al 40 per cento, in media sui ribassi unitari, per le linee di prodotto non superiore a L. 5000 a chilometro.
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Riduzione di tariffe. (Art. 5, legge 9 giugno 1901, n. 220). (Art. 145 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo