Testo unicoSez. II

Art. 144

Riduzione dell'imposta erariale. (Art. 4, primo comma, legge 9 giugno 1901, n. 220).

In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione dell'imposta erariale. (, primo comma, legge 9 giugno 1901, n. 220). Il Governo, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascuna linea o tratto di linea su cui si attuano l'esercizio economico, può, col decreto Reale di cui all', ridurre fino al limite minimo del 2 per cento l'imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità.
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Riduzione dell'imposta erariale. (Art. 4, primo comma, legge 9 giugno 1901, n. 220). (Art. 144 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo