Testo unicoSez. II

Art. 143

Riduzione del diritto di bollo. (Art. 3, legge 9 giugno 1901, n. 220; art. 1, lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione del diritto di bollo. (, legge 9 giugno 1901, n. 220; , lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524). In tutti i casi in cui venga attuato l'esercizio economico di cui all', il diritto di bollo di centesimi 5, stabilito dall', è sostituito da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocità e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-143

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riduzione del diritto di bollo. (Art. 3, legge 9 giugno 1901, n. 220; art. 1, lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 143 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo