Art. 143 · Riduzione del diritto di bollo. (Art. 3, legge 9 giugno 1901, n. 220; art. 1, lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Testo unicoSez. II

Art. 143

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Riduzione del diritto di bollo. (Art. 3, legge 9 giugno 1901, n. 220; art. 1, lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione del diritto di bollo. (, legge 9 giugno 1901, n. 220; , lettera i), legge 15 luglio 1909, n. 524). In tutti i casi in cui venga attuato l'esercizio economico di cui all', il diritto di bollo di centesimi 5, stabilito dall', è sostituito da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocità e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.
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