Testo unicoSez. II

Art. 141

Autorizzazione dell'esercizio economico. (Art. 11, legge 4 dicembre 1902, n. 506; art. 1, lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524; art. 14, legge 21 luglio 1910, n. 580, e articolo 10, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 15 mar 1913
Autorizzazione dell'esercizio economico. (, legge 4 dicembre 1902, n. 506; , lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524; , legge 21 luglio 1910, n. 580, e , legge 21 luglio 1911, n. 848). Su tutte le ferrovie concesse all'industria privata può, con decreto Reale, essere autorizzata l'applicazione del regime economico di esercizio.
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Autorizzazione dell'esercizio economico. (Art. 11, legge 4 dicembre 1902, n. 506; art. 1, lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524; art. 14, legge 21 luglio 1910, n. 580, e articolo 10, legge 21 luglio 1911, n. 848). (Art. 141 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo