Testo unicoSez. II

Art. 148

Esigenze militari. (Art. 19, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Esigenze militari. (, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria il cui prodotto sia compreso nei limiti dell', di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-148

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Esigenze militari. (Art. 19, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 148 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo