Testo unico›Sez. II
Art. 148
160 / 286Esigenze militari. (Art. 19, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).
In vigore dal 15 mar 1913
Esigenze militari.
(, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).
È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, a richiesta dell'esercente di una ferrovia secondaria il cui prodotto sia compreso nei limiti dell', di applicarne le disposizioni a quella ferrovia, anche quando taluna delle modalità del servizio economico non possa per esigenze militari esservi applicata.
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