Testo unico›Sez. II
Art. 144
156 / 286Riduzione dell'imposta erariale. (Art. 4, primo comma, legge 9 giugno 1901, n. 220).
In vigore dal 15 mar 1913
Riduzione dell'imposta erariale.
(, primo comma, legge 9 giugno 1901, n. 220).
Il Governo, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascuna linea o tratto di linea su cui si attuano l'esercizio economico, può, col decreto Reale di cui all', ridurre fino al limite minimo del 2 per cento l'imposta erariale stabilita per i trasporti a grande velocità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-144