Art. 150 · Trasporti a piccola velocità. (Art. 2, legge 14 giugno 1874, n. 1945).
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 150

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Trasporti a piccola velocità. (Art. 2, legge 14 giugno 1874, n. 1945).

In vigore dal 15 mar 1913
Trasporti a piccola velocità. (, legge 14 giugno 1874, n. 1945). È stabilita una tassa del 2 per cento sui prezzi dei trasporti a piccola velocità su tutte le strade ferrate del Regno.
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