Testo unicoCapo II

Art. 158

Tassa di bollo per gli abbonamenti. (Art. 66, ultimo comma, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414; ed art. 16, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Tassa di bollo per gli abbonamenti. (, ultimo comma, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414; ed , legge 30 giugno 1906, n. 272). I biglietti o riscontri per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti o riscontri stessi, nella misura dell'1,50 per cento, quando si tratti di trasporti a grande velocità, e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-158

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Tassa di bollo per gli abbonamenti. (Art. 66, ultimo comma, testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414; ed art. 16, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 158 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo