Testo unicoCapo III

Art. 163

Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Non è mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che possono venire introdotte nè diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabiliscano dopo le concessioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-163

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Variazioni fiscali successive. (Art. 294, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 163 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo