Testo unico›Titolo VIII
Art. 170
254 / 286Abbandono del posto. (Art. 312, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed art. 22, n. 6, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509).
In vigore dal 15 mar 1913
Abbandono del posto.
(Art. 312, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; ed , n. 6, R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509).
Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbandoni il suo posto mentre un treno è in corsa, è punito con la detenzione da sei mesi a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-170