Art. 187 · Diritti del concessionario. (Art. 249, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo II

Art. 187

30 / 286

Diritti del concessionario. (Art. 249, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Diritti del concessionario. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Alla scadenza delle concessioni i concessionari conservano però, oltre le azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili, e provviste di ogni genere. Gli atti di concessione stabiliscono, in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-187