Art. 227 · Compartecipazione dello Stato. (Art. 4, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 227

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Compartecipazione dello Stato. (Art. 4, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Compartecipazione dello Stato. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). A parziale modificazione dell' del presente testo unico ha luogo, per tali linee, la compartecipazione dello Stato: a) ai prodotti lordi ultrainiziali, appena sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio; b) ai prodotti netti, in misura non minore del 70 per cento, dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale, computato sul capitale azionario approvato dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-227