Art. 218 · Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183).
Testo unicoTitolo XICapo I

Art. 218

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Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183).

In vigore dal 15 mar 1913
Elenco e relazione annua. (, legge 30 giugno 1889, n. 6183). Il Governo del Re deve presentare annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse, ed una relazione circa i motivi delle sue deliberazioni in proposito ed i risultati ottenuti dall'applicazione del presente testo unico di legge.
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