Testo unicoCapo V

Art. 76

Manutenzione delle strade. (Art. 42, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 15 mar 1913
Manutenzione delle strade. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). I concessionari di ferrovie stabilite sopra strade ordinarie non possono pretendere alcun compenso, quando siano obbligati a sospendere temporaneamente l'esercizio per provvedere alla manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade stesse, e debbono, al bisogno, rimuovere il binario. Essi sono, inoltre, obbligati alla manutenzione, a proprie spese, della zona occupata dal binario, compresi i manufatti e le opere d'arte, anche se di terzi proprietari, ed a contribuire proporzionalmente alla spesa per lo sgombro della neve da entrambe le sedi stradali, salvo le convenzioni speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-76

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