Testo unicoCapo VI

Art. 78

Sequestri. (Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Sequestri. (Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Non sono ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio di una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi, perciò, od i creditori degli azionisti non possono, sotto alcun pretesto, provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Debbono anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.
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Sequestri. (Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 78 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo