Testo unico›Capo VI
Art. 78
199 / 286Sequestri. (Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Sequestri.
(Art. 297, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Non sono ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio di una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi, perciò, od i creditori degli azionisti non possono, sotto alcun pretesto, provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione.
Debbono anzi, per l'esercizio dei loro diritti, riferirsi agl'inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-78