Testo unicoCapo V

Art. 75

Consenso degli enti proprietari delle strade. (Art. 11, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Consenso degli enti proprietari delle strade. (, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). La servitù passiva, di cui all'articolo precedente, non può essere imposta senza il consenso dei singoli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada nei quali la ferrovia deve avere sede separata dal carreggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consenso degli enti proprietari delle strade. (Art. 11, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 75 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo