Art. 75 · Consenso degli enti proprietari delle strade. (Art. 11, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo V

Art. 75

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Consenso degli enti proprietari delle strade. (Art. 11, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Consenso degli enti proprietari delle strade. (, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). La servitù passiva, di cui all'articolo precedente, non può essere imposta senza il consenso dei singoli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada nei quali la ferrovia deve avere sede separata dal carreggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-75