Testo unicoCapo VI

Art. 80

Responsabilità. (Art. 290, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Responsabilità. (Art. 290, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società riconosciute dalle leggi, sono civilmente responsabili, tanto verso lo Stato, quanto verso i corpi morali e di privati, dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionino nell'esercizio delle proprie funzioni. Pari responsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcune delle condizioni della concessione rispettiva, e della inosservanza dei propri regolamenti e statuti. I risarcimenti, ai quali i concessionari sono tenuti in dipendenza di queste disposizioni, sono dovute pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità. (Art. 290, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 80 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo