Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 85
Attraversamento di corsi d'acqua. (Art. 216, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Attraversamento di corsi d'acqua.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
All'attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate deve provvedersi con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richieste dalla importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.
I ponti, bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni, devono essere combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-85