Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 86
Modalità di esecuzione. (Art. 8, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).
In vigore dal 15 mar 1913
Modalità di esecuzione.
(, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).
I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-86