Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 86

Modalità di esecuzione. (Art. 8, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Modalità di esecuzione. (, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). I lavori e le opere d'arte di una ferrovia e delle sue dipendenze debbono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-86

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Modalità di esecuzione. (Art. 8, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 86 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo