Testo unicoCapo V

Art. 77

Obbligo in caso di riscatto, decadenza e scadenza. (Art. 29, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (Art. 11, quinto comma legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Obbligo in caso di riscatto, decadenza e scadenza. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (, quinto comma legge 12 luglio 1908, n. 444). Nel caso di riscatto da parte dello Stato di una ferrovia avente qualche tratto sopra strada ordinaria, il medesimo subentra al concessionario negli obblighi verso gli enti proprietari della strada. Le stesse disposizioni valgono nei casi di decadenza o di scadenza delle concessioni di ferrovie, stabilite in tutto od in parte del percorso su strade ordinarie.
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Obbligo in caso di riscatto, decadenza e scadenza. (Art. 29, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (Art. 11, quinto comma legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 77 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo