Protocollo 2›Titolo V
Art. 28
Documenti giustificativi
In vigore dal 26 giu 2010
Documenti giustificativi
I documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un
certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura
possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della
Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli
e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio
nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente
al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina, rilasciati o compilati nella Comunità o in
Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente
al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina in
conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o
territori di cui agli , secondo norme di origine
identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione
effettuata al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina in
applicazione dell' da cui risulti che sono stati
soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-p-28